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Imprenditore agricolo professionale (IAP): i pochi passi da seguire.

In molti mi hanno chiamato chiedendomi come si fa a diventare imprenditore agricolo professionale. La legge è molto complessa ma io oggi ti spiego passo passo come e cosa devi fare.

Del Dott. Francesco Giannetti

imprenditore agricolo professionale

Prima: IATP – imprenditore agricolo a titolo principale

L’insieme di leggi che riguardano l’agricoltura è un intreccio di norme che da anni caratterizza questo settore, dalla produzione alla commercializzazione dei prodotti.

Nel 1972 si decise che sarebbero state aiutate tutte le imprese agricole capaci di svilupparsi. Così, la direttiva n. 159 del 17 aprile 1972 introdusse la figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale (IATP).

Questa particolare figura di imprenditore agricolo venne creata per destinargli delle sovvenzioni, al fine di aiutaro all’esercizio dell’attività agricola I requisiti richiesti erano: una sufficiente capacità professionale (acquisita con un titolo di studio o con esperienza nell’attività agricola), l’esercizio dell’attività agricola per almeno il 50% del suo tempo di lavoro e da che, proprio dall’attività agricola, derivasse il 50% del suo reddito.

L’agricoltore, inoltre, doveva elaborare un piano di sviluppo (piano marketing) e impegnarsi a tenere la contabilità.

imprenditore agricolo professionale

Oggi: IAP – imprenditore agricolo professionale

Ben presto, la figura dello IATP ha subito delle modifiche, fintanto che l’UE decise di sostituirla con quella dello IAP, imprenditore agricolo professionale.

Con il D.Lgs. 99/2004, in attuazione del Reg. 1257/1999/CE, l’Italia adotta la figura dello IAP per gli imprenditori individuali; con il D.Lgs 101/2005, invece, tale figura si trasferisce anche alle società e alle cooperative.

Per l’Italia, quindi, l’agricoltore-imprenditore che rispecchia i requisiti richiesti dall’UE si chiama IAP, imprenditore agricolo professionale.

imprenditore agricolo professionale

Imprenditore agricolo professionale: requisiti per l’agricoltore individuale

  • Almeno il 50% di lavoro in agricoltura
  • Almeno il 50% del reddito globale dall’agricoltura
  • Titolo di studio o esperienza o corso

Nel caso di zone svantaggiate, il 50% si riduce al 25%.

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Imprenditore agricolo professionale: requisiti per le società agricole

Sono IAP anche i soci se:

  • Hanno i requisiti per essere IAP (espressione del Principio di Trasparenza)

Questo è molto interessante dal punto di vista delle sovvenzioni: se gli IAP possono avere sovvenzioni e le società possono acquisire la figura di IAP, allora anche le società possono ricevere sovvenzioni.

Lo IAP, sempre sul piano delle sovvenzioni, è una figura praticamente identica a quella del coltivatore diretto (che vedremo tra poco).

Tale uguaglianza è una necessità nazionale italiana, affinché si abbia un’unica figura professionale avente diritto delle agevolazioni dell’UE. Tuttavia, lo IAP è diverso dal coltivatore diretto per ciò che riguarda la prelazione agraria. Lo IAP, infatti, si può avvalere della prelazione soltanto nel caso del confinante.

Imprenditore diretto: come è nato

La figura del coltivatore diretto è la tipica figura agricola del diritto italiano e risale ai primi anni del 1900. 

L’Art. 2083 cc definisce in generale il piccolo imprenditore.

ART. 2083 c.c. (piccolo imprenditore)

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Il motivo di questa differenziazione era, all’epoca, quello di escludere i piccoli operatori economici dalle complessità proprie dell’imprenditore vero e proprio, cioè al fine di esonerarli da:

  • L’obbligo di iscrizione al registro delle imprese (art. 2202 cc, ora abrogato e quindi anche i piccoli imprenditori si devono iscrivere)
  • La tenuta della contabilità (art. 2214 cc)
  • Il fallimento (art. 2221 cc)

Imprenditore diretto: com’è oggi

Ad oggi, invece, il coltivatore diretto è colui che si caratterizza per il modo personale di svolgere l’attività, ossia quello di farsi anch’egli un lavoratore, nonostante il suo ruolo di imprenditore.

Pertanto, per le sue caratteristiche ridotte di imprenditoria e trovandosi unificati il capitale e il lavoro dell’impresa nella stessa persona, il reddito di costui è anche un reddito da lavoro.

Perciò, il coltivatore diretto merita particolare attenzione da parte dell’ordinamento, il quale lo rende soggetto ad una ricchissima legislazione di incentivi e sostegni.

L’art. 6 della LN 203/1982 definisce:

Coltivatori diretti sono tutti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell’impiego delle macchine agricole. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo.

Per “lavoro proprio” si intende lavoro direttivo + lavoro esecutivo. Questa è l’espressione del fatto che il coltivatore diretto rende se stesso, oltre che imprenditore, un lavoratore vero e proprio.

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Requisiti per essere coltivatore diretto (individuale)

Per definire i requisiti per essere coltivatore diretto ci si riferisce alla LN 9/1963, che ha integrato e modificato alcuni articoli della LN 1047/1957. Si parla di due tipi di requisiti:

  • Requisiti oggettivi
  • Requisiti soggettivi

Requisiti oggettivi

  • Il fabbisogno lavorativo necessario per gestire l’azienda deve essere almeno di 104 giornate annue (art. 3 LN 9/1963).
  • Il nucleo “coltivatore diretto” (individuale, familiare o societario) deve far fronte autonomamente ad almeno 1/3 del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell’azienda (art. 2 LN 9/1963).

Nel calcolo dell’1/3 non si tiene conto del lavoro direttivo.

Requisiti per essere coltivatore diretto (solo società di persone, ai fini della prelazione)

  • Almeno il 50% dei soci sia in possesso del titolo di coltivatore diretto. 

Esercizio contemporaneo di attività diverse

Anche in questo settore, se il soggetto esercita contemporaneamente più attività, è necessario determinare quale sia l’attività prevalentemente esercitata in riferimento al tempo e al reddito ricavato. Va valutato, inoltre, la compatibilità di una doppia contribuzione in relazione al tipo di attività svolta e alla vesta (variante) in cui l’attività stessa viene esercitata (Circ. n. 177 del 11/11/2003).

Requisiti soggettivi

  • L’attività agricola deve essere svolta con abitualità e prevalenza, per impegno lavorativo e reddito ricavato.

Il requisito dell’abitualità si ritiene sussistere quando l’attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell’anno e costituisca la maggior fonte di reddito.

Requisiti per essere coltivatore diretto (solo società di persone, ai fini della prelazione)

  • Almeno il 50% dei soci sia in possesso del titolo di coltivatore diretto. 

Esercizio contemporaneo di attività diverse

Merita particolare attenzione l’esercizio contemporaneo di altre attività.

Quando e come è possibile aprire un’azienda agricola se pur si esercita un’altra professione?

Anche in questo settore, se il soggetto esercita contemporaneamente più attività, è necessario determinare quale sia l’attività prevalentemente esercitata in riferimento al tempo e al reddito ricavato. Va valutato, inoltre, la compatibilità di una doppia contribuzione in relazione al tipo di attività svolta e alla vesta (variante) in cui l’attività stessa viene esercitata (Circ. n. 177 del 11/11/2003).

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